SIF -  Società Italiana di Farmacologia                                                                      "SIF - Notizie Marzo 2001"

CONSIDERAZIONI SULLA LEGGE

“DISCIPLINA DELLA TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE E DELLA LOTTA CONTRO IL DOPING


Premessa

In ambito sportivo si è sempre definito il Doping come la somministrazione o l’uso di tutte le pratiche o tutte le sostanze che sono state proibite dalle Autorità Sportive (Comitato Olimpico Internazionale, Federazioni Internazionali e Nazionali, Comitati Olimpici Nazionali, Ministeri, ecc.) e che compaiono in apposite liste adottate in maniera ufficiale dagli organismi sportivi.

Questa definizione viene riproposta da molti anni anche se si adatta sempre di meno ad un fenomeno complesso come è il Doping moderno. In particolare, questa definizione si basa sulla possibilità di scoprire che l’atleta ha assunto sostanze proibite attraverso una serie di controlli effettuati sulle urine, secondo dei metodi precisi di prelievo e di analisi che fanno parte dei Regolamenti delle competizioni sportive.

Tale definizione, inoltre, si limita a considerare il Doping come un fenomeno che colpisce l’etica sportiva e viene meno agli obblighi di lealtà tra gli atleti. Infatti, la responsabilità degli Organismi Sportivi è, soprattutto, quella di assicurare il corretto svolgimento delle gare e di intervenire con sanzioni più o meno severe quando queste regole vengono violate.

Purtroppo, nonostante il grande impiego di risorse destinate ai controlli antidoping e la complessità dei metodi e delle regole adottate sia in campo internazionale che in campo nazionale, il fenomeno del Doping ha continuato a diffondersi raggiungendo livelli impressionanti ed allarmanti. Ciò anche perché i controlli antidoping, da soli, si sono dimostrati inadeguati da diversi punti di vista.

In primo luogo, perché i controlli vengono effettuati su di un numero preciso e limitato di atleti e di competizioni secondo norme stabilite dalle Federazioni Sportive.

In secondo luogo, perché non tutte le discipline sportive, ancora oggi, prevedono l’esecuzione di tutti i test richiesti né li effettuano in numero sufficiente.

Inoltre, perché sempre più spesso si utilizzano a scopo di Doping sostanze che dopo essere state assunte non lasciano tracce nelle urine, e quindi non possono essere trovate nemmeno con i più accurati controlli.

Infine, perché i controlli antidoping interessano strettamente la popolazione che fa sport a livello agonistico e non sono, ovviamente, in grado di influenzare i comportamenti della popolazione generale.

Guardando, invece, al fenomeno nel suo insieme, alla diffusione che il Doping ha assunto anche al di fuori delle competizioni di livello, tra i giovani e i giovanissimi, nelle palestre, ecc., appare evidente che il fenomeno del Doping non è solo responsabilità del mondo sportivo. I giovani, i ragazzi, gli amatori, non meno che gli atleti professionisti, nel fare Doping a) usano in maniera impropria prodotti «garantiti» dallo Stato, quali sono i farmaci e b) arrecano innanzitutto un danno a se stessi e alla propria salute.

Quindi il Doping deve essere definito non solo dal punto di vista sportivo, ma anche dal punto di vista sanitario e, cioè, come un vasto e generalizzato abuso o maluso di medicinali assunti non a scopo di cura ma per modificare le proprie prestazioni o per altri fini salutistici.

 

Iniziative Legislative

A seguito di una Indagine Conoscitiva svolta dalla Camera dei Deputati nel 1988 è stata presentata una P. di L. (prima firmataria A. Ceci) il cui intento era quello di riportare il fenomeno del Doping all'interno di una logica sanitaria e di impostare la lotta all'abuso di farmaci nello sport sul piano farmacologico e clinico piuttosto che su quello chimico-laboratoristico.

Fondamentalmente il nuovo approccio prevedeva:

a) l'abolizione o il ridimensionamento dello strumento delle Liste delle sostanze Doping in quanto non esaustive dell'insieme delle sostanze che possono essere adoperate per migliorare la prestazione sportiva;

b) l'integrazione di metodologie di farmacologia clinica a supporto della semplice individuazione delle sostanze nelle urine;

c) la definizione del Doping come reato e non come illecito sportivo;

d) l'individuazione delle misure punitive siano esse amministrative e penali.

Nelle successive Legislature si sono susseguite ben 11 P. di L. orientate nella stessa direzione fino a quando nel Luglio 2000 la nuova Legge è stata finalmente approvata dai due rami del Parlamento.

 

Altre Iniziative di rilievo nel settore del Doping

Nell'attesa della conclusione del lungo iter legislativo su descritto alcune importanti novità si sono comunque verificate in questi anni nel settore della lotta al Doping.

Sul piano dei controlli c'è da segnalare che il diffondersi del Doping basato sull'Eritropoietina e sull'Ormone della Crescita, prodotti biotecnologici non distinguibili nelle urine dall'Eritropoietina e dal STH endogeni, ha reso manifesta l'inadeguatezza di una metodologia basata sui rilievi urinari finalizzati alla punizione dell'atleta.

La Commissione Scientifica Antidoping in Italia, il Ministero dello Sport in Francia e perfino alcune Federazioni Sportive (Ciclismo Internazionale) hanno quindi adottato programmi di valutazione biologica complessi degli atleti in grado di documentare indirettamente il ricorso alla sostanza dopante e li hanno utilizzati a scopo di prevenzione dei gravi danni che l'abuso di farmaci può comportare. (vedi Programma “Io non rischio la salute” del CONI relativo alla individuazione di profili biologici indicativi dell'assunzione di EPO e di STH).

 

Iniziative giudiziarie

Anche le numerose iniziative giudiziarie di questi ultimi anni hanno contribuito a rendere maturi i tempi per arrivare all'approvazione di una nuova legge. Su questo piano si è dimostrata concreta l'ipotesi che il Doping possa essere fermato anche applicando le numerose normative che regolano il settore farmaceutico.

Già oggi in Italia ed in Europa sono previste sanzioni anche penali per chi illecitamente “produce, commercializza, distribuisce, prescrive” medicinali al di fuori di quanto regolato in sede nazionale ed europea. Nell'ultimo anno si sono pertanto condotti numerosi processi collegati al fenomeno del Doping e ne è derivata la condanna di 3 Industrie produttrici di Creatina mentre un noto corridore è stato condannato a seguito della dimostrazione che il procurarsi alti valori dell'ematocrito costituisce un mezzo illecito per modificare i risultati di una competizione (vedi procedimento Pantani).

 

Azioni innovative previste dalla nuova normativa

Le principali caratteristiche della nuova legge richiamano gli aspetti su evidenziati e sono:

definizione del Doping come reato e non più solo come illecito sportivo;

individuazione dei compiti propri delle Autorità sportive in quanto responsabili dell’etica e del corretto uso dello Sport;

individuazioni dei compiti che spettano invece all’autorità sanitaria (nazionale e regionale) in quanto responsabile delle salute pubblica;

responsabilità dei singoli soggetti che, a vario titolo partecipano al reato di Doping o comunque ne rendono possibile il verificarsi (medici, farmacisti, preparatori, società sportive, atleti, ecc.);

previsione delle pene per chi commette reato di Doping;

revisione delle metodologie Antidoping non più basate esclusivamente sugli esami urinari ma basate su metodologie dirette ed indirette di tipo farmacologico e clinico;

individuazione di una Autorità di garanzia, super partes rispetto alle Federazioni sportive ed al CONI nella Commissione presso il Ministero della Sanità in cui è prevista la presenza di un Farmacologo Clinico;

individuazione di validi interventi di prevenzione destinati in particolare all’area giovanile.

 

In conclusione la nuova Legge approvata dal Parlamento raccoglie un lungo percorso parlamentare ma anche un profondo cambiamento culturale che consente oggi di individuare correttamente

il Doping come un problema di salute pubblica da affrontare e gestire parallelamente ma indipendentemente dal Doping inteso come problema sportivo con adeguati strumenti normativi e con un rinnovato ruolo scientifico per la clinica e per la farmacologia.

Adriana Ceci

Dipartimento di Farmacologia e Fisiologia Umana, Università di Bari


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